Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato, per l'anno 2006 in complessivi 15 milioni di euro, di cui 12,5 milioni di euro per l'adeguamento strutturale e architettonico del Museo da parte della competente soprintendenza e 2,5 milioni di euro per il restauro dei beni custoditi dal Museo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.